14 Maggio 2024
Home » Lifestyle » Come fare » APE SOCIAL 2018 | Requisiti, termini e come presentare domanda per l’anticipo pensione
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APE SOCIAL anticipo pensione

Il 16 giugno 2017 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto n. 88 del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017 sull’APE SOCIAL anticipo pensione. Si tratta del decreto attuativo dell’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Le domande potranno essere inviate esclusivamente in via telematica all’Inps.

*** Articolo aggiornato mercoledì 28 febbraio 2018 in seguito alla pubblicazione della Circolare Inps numero 34 del 23 febbraio 2018 ***

Di cosa si tratta

L’articolo 1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, ha previsto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 la possibilità di beneficiare di una indennità (APE SOCIAL anticipo pensione) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto–legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011. Possono usufruirne determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni e in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Le RISORSE a disposizione

L’indennità è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa (successivamente ridotti con la Legge di Bilancio 2018). A partire dall’anno 2017, le domande di APE sociale sono accolte entro i seguenti limiti di spesa:

  • 300 milioni di euro per il 2017;
  • 630 milioni di euro per il 2018;
  • 665,5 milioni di euro per il 2019;
  • 530,7 milioni di euro per il 2020;
  • 323,4 milioni di euro per il 2021;
  • 101,2 milioni di euro per il 2022;
  • 6,5 milioni di euro per il 2023.
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’APE SOCIAL anticipo pensione i residenti in Italia iscritti a:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima
  • Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Ulteriori REQUISITI (art. 2 del decreto)
  • Età minima 63 anni (alla data di accesso al trattamento);
  • 30 anni (requisito minimo) di anzianità contributiva
    • i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
    • per le donne requisiti ridotti al massimo, nel caso di due figli, a 28 e 34 anni.
Bisogna trovarsi in una delle delle seguenti condizioni
  • In stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo;
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ovvero per la scadenza del termine di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi anche non continuativi;
  • non si percepisce più, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione;
  • assistere da almeno 6 mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    • dal 2018 sono compresi anche il parente o un affine di 2° grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso all’APE SOCIAL anticipo pensione, svolgono o abbiano svolto in Italia (da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7) una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017 (lavori gravosi).
APE SOCIAL anticipo pensione: TERMINI di presentazione

Dal 2018 in poi, coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo dello stesso anno. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, possono presentare la domanda entro il 15 luglio dello stesso anno.

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovavano nelle condizioni sopra elencate hanno potuto presentare domanda entro il 15 luglio 2017.

DOMANDA

L’invio della domanda va effettuato solo ed esclusivamente in via telematica rivolgendosi a un patronato (che è sempre gratuito) oppure compilando direttamente la domanda online sul sito www.inps.it al quale bisogna (registrarsi o) accedere tramite le proprie credenziali di accesso (PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il percorso da seguire sul sito INPS:

Per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale, occorre selezionare, a cascata, la domanda di:

  • Certificazione
  • Verifica delle condizioni di accesso
  • APE sociale

Per la domanda di accesso al beneficio occorre selezionare a cascata:

  • Altre Prestazioni
  • Anticipo Pensione
  • APE sociale

Al termine della procedura d’invio, viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante i seguenti dati:

  • numero di protocollo
  • data e ora di ricevimento.

Cessazione e revoca del beneficio

L’indennità cessa il 1° giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Se dagli accertamenti risulta che il beneficio dell’APE sociale sia stato indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti (oppure se decadono in corso di godimento) le sedi procedono a:

  • annullamento dell’indennità di APE sociale;
  • revoca dell’indennità di APE sociale.

Fonte delle informazioni: INPS

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