17 Maggio 2024
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Assegno di natalità 2017

Anche quest’anno è possibile richiedere il bonus bebè per i nati (e non solo) fino al 31 dicembre 2017. La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato la disponibilità dei fondi anche per i prossimi anni. Conviene dunque adoperarsi per usufruire dell’assegno di natalità 2017.


INDICE

Cosa è il bonus bebè o assegno di natalità

L’assegno di natalità 2017 (o bonus bebè) è un assegno annuo che viene corrisposto ai genitori (naturali o adottivi) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. E’ stato istituito dall’art.1 (commi da 125 a 129) della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190). L’assegno di natalità 2017 viene corrisposto mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25 mila euro annui.

L’assegno di natalità 2017 spetta dal mese di ingresso in famiglia, anche in caso di affidamento pre-adottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 2 co. 6 della legge 184/1983 non superiore ai 25 mila euro annui.

Bonus estenso fino al 2021

Con la Legge di Stabilità (art. 1 comma 349) è stata prolungata la disponibilità del fondo di sostegno alla natalità. Il fondo è così suddiviso:

  • 14 milioni di euro per l’anno 2017
  • 24 milioni di euro per l’anno 2018
  • 23 milioni di euro per l’anno 2019
  • 13 milioni di euro per l’anno 2020
  • 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

A chi spetta

L’assegno di natalità 2017 spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido temporaneo (disposto ai sensi della legge 184 del 1983), tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25 mila euro.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un’altra famiglia (ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983), l’assegno di natalità 2017 è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.

Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente a una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. I minori in affidamento temporaneo sono infatti considerati nuclei familiari a sé stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo. Leggi anche il nostro articolo: Attestazione ISEE – Istruzioni, simulatore e novità

Requisiti

Può presentare la domanda per l’assegno di natalità 2017 il genitore deve verificare e dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (il figlio e il genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune);
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25 mila euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.

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Attenzione all’ISEE

Per richiedere l’assegno per il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo, è necessario che questi sia (stato) indicato nel nucleo familiare al momento della richiesta dell’ISEE. Pertanto, qualora questo non sia stato fatto nella precedente dichiarazione ISEE, deve necessariamente essere fatto nella nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Leggi anche il nostro articolo: Attestazione ISEE – Istruzioni, simulatore e novità

Il termine di validità di ogni DSU (necessaria per il rinnovo dell’ISEE) scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un’altra. Si faccia attenzione a questa scadenza perché, se non viene rinnovato l’ISEE, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU.

Come presentare la domanda

Si tenga presente che, mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU per l’ISEE aggiornato, per le domande di richiesta dell’assegno di natalità 2017 in essere non è necessario presentare una nuova domanda.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Può essere fatto nei seguenti modi:

  • sul sito internet di Inps accedendo ai Servizi per il cittadino e cliccando sulla voce relativa al bonus di natalità. Il cittadino verrà reindirizzato sulla pagina di accesso al sito Inps (vedi FOTO in basso) al quale si potrà accedere se in possesso di un codice PIN (rilasciato dall’INPS) oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • chiamando il numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
  • rivolgendosi a un CAF/patronato che presenterà la domanda online per conto del cittadino.
Assegno di natalità 2017
La pagina di autenticazione al sito dell’INPS (per arrivarci cliccaci sopra e scegli il servizio che desideri)

Se vuoi, RICHIEDI IL PIN per accedere al sito INPS

Per chi non possiede i dati di accesso al sito Inps, si consiglia di recarsi direttamente a un patronato se si vuole procedere più velocemente perché le procedure di rilascio di credenziali di accesso al sito non sono immediate.

Termini di presentazione e decorrenza

La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un’apposita domanda per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del predetto provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

E se il richiedente non può più richiederlo?

Qualora l’assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato all’altro genitore in via esclusiva), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno. Questi potrà farlo presentando per il medesimo figlio una nuova domanda, entro i successivi 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In tale caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore. A tal fine, quest’ultimo fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

A quanto ammonta l’assegno

L’INPS paga l’assegno per singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell’assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell’ISEE).

Modalità di erogazione del bonus

L’INPS è l’ente erogatore del pagamento mensile dell’assegno che viene eseguito secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Il mezzo di pagamento indicato (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN) deve essere intestato al richiedente.

In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore minorenne/incapace. Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.


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Durata dell’assegno

L’assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di 36 mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

Quando termina l’erogazione dell’assegno

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:

  • il figlio compie i 3 anni di età oppure quando si raggiungono 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. I 3 anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
  • il figlio raggiunge i 18 anni di età;
  • il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25 mila euro annui, revoca dell’affidamento);
  • si verifica una causa di decadenza.

Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall’affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.

Cause di decadenza del beneficio

Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi:

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a terzi.
E se si percepisce il bonus anche dopo la decadenza?

Si faccia attenzione perché l’INPS non continua a prescindere a erogare il bonus. Il richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, l’eventuale perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza. Qualora non lo facesse, l’INPS, una volta accertata l’irregolarità, procederà al recupero delle somme erogate e incassate indebitamente dal richiedente.

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